Silvia Ragazzi
Siti scolastici: nuove disposizioni
DETERMINAZIONE N. 36/2018
Oggetto Riorganizzazione del dominio di secondo livello (sld) “.gov.it” IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n. 1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2002 istitutiva del dominio “. gov.it”;
VISTA la direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie che prevede per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001, l’iscrizione al dominio “. gov.it” dei siti che esse intendono mantenere attivi;
VISTO il DPCM 31 maggio 2017 (Piano Triennale per l’informatica 2017-2019) che all’Allegato, sezione “Linee di azione”, recita: “AgID emana le disposizioni per il riordino del dominio “gov.it”, al fine di riorganizzarlo con una segmentazione che risponda a criteri internazionali e consenta di raggruppare i siti delle amministrazioni centrali. ”;.
VISTO che il dominio di secondo livello (SLD) “.gov”, quando utilizzato, individua in ambito UE e USA (come primo livello) unicamente le amministrazioni centrali dello Stato, con l’eccezione del Regno Unito, e non già indistintamente qualunque amministrazione pubblica centrale e locale comprese le istituzioni scolastiche (per le quali è utilizzato il SLD “.edu”) come invece avviene oggi in Italia;
CONSIDERATA La necessità di aggiornare e di ottimizzare il processo di registrazione allineandolo alle politiche di gestione dei nomi a dominio vigenti nell’Unione europea;
VISTA la nota del Responsabile dell’Area “Soluzioni per la pubblica amministrazione” firmata in data 16 novembre 2017 che, in attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale per l’informatica 2017-2019, già richiamato, propone l’assegnazione del dominio “gov.it” alle sole amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escludendo l’assegnazione del dominio “gov.it alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche amministrazioni territoriali;
RITENUTO di approvare tale proposta;
Punto 1
DETERMINA
1. L’assegnazione dei domini di terzo livello nel dominio “.gov.it” è riservato alle sole amministrazioni centrali dello Stato indicate all’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e pubblicate annualmente in G.U.
Punto 2
1. I sottodomini di terzo livello sotto il dominio “.gov.it” utilizzati dalle pubbliche amministrazioni che non rientrano fra quelle definite all’art.1 potranno essere utilizzati fino al 30/06/2018. Dal 1/7/2018 al 31/12/2018 verrà mantenuta la configurazione dei DNS al fine di preservare l’accesso ai servizi con gli URL obsoleti.
2. Le pubbliche amministrazioni territoriali e scolastiche che utilizzano attualmente il nome a dominio “.gov.it” si adeguano a quanto indicato nel precedente comma entro un anno solare dalla data di emissione della presente Determinazione.
3. A far data da 30 gg. solari a partire dalla pubblicazione della presente determina, l’Agenzia per l’Italia Digitale non provvede a registrare ulteriormente alcun dominio “.gov.it” con l’esclusione delle amministrazioni di cui al Punto 1
Punto 3
1. L’Agenzia per l’Italia Digitale verifica che i soggetti richiedenti l’attribuzione del SLD “.gov.it” rispettino le norme relative alla qualità dei propri siti web in termini di accessibilità, trasparenza, usabilità, formato standard dei siti istituzionali secondo le indicazioni contenute nel sito http://design.italia.it/ al fine di procedere all’effettiva attribuzione.
2. L’infrastruttura ICT utilizzata per l’implementazione dei siti e dei servizi è conforme alle Misure Minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. Le applicazioni sono immuni almeno per i Top 10 Risk di OWASP correnti. I siti ed i servizi sono sottoposti a Vulnerability Assessment e Penetration Test prima di essere posti in esercizio, dopo ogni modifica significativa e comunque almeno ogni due anni.
3. Ove incorresse la perdita dei requisiti di qualità di cui ai precedenti commi per modifiche ai siti web stessi, l’Agenzia per l’Italia digitale provvederà alla sospensione dell’utilizzo del SLD “.gov.it” fino al nuovo adeguamento alle norme citate. Ove tale adeguamento non dovesse essere apportato entro le modalità definite al successivo Punto 4, l’Agenzia provvederà alla definitiva cancellazione del dominio.
Punto 4
1. L’Agenzia per l’Italia Digitale effettua il controllo dei nuovi domini con cadenza biennale a partire dalla data di attribuzione cui è stato attribuito il SLD “.gov.it” al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di qualità indicati al Punto 3.
2. Per i domini delle amministrazioni di cui al Punto 1, registrati precedentemente alla presente Determina, l’Agenzia effettua la verifica a partire dalle date indicate per ogni amministrazione nell’Allegato 1 con reiterazione biennale.
3. L’Agenzia per l’Italia digitale invia un Rapporto di valutazione biennale alle amministrazioni interessate. Ove nel Rapporto di valutazione fossero verificate perdite di requisiti di qualità, l’amministrazione interessata deve correggere le anomalie riscontrate seguendo le indicazioni dell’Agenzia entro e non oltre il termine riportato nel Rapporto stesso.
4. In mancanza di adeguamento entro i termini di cui al comma 3 del presente Punto, l’Agenzia provvede alla sospensione del dominio per un periodo pari a 60 giorni solari. Se, alla scadenza degli ulteriori 60 giorni di cui al comma precedente, l’amministrazione non abbia provveduto alla correzione delle anomalie indicate nel Rapporto, l’Agenzia provvede alla cancellazione definitiva del dominio. In tal caso l’amministrazione, per acquisire nuovamente il dominio SLD “.gov.it”, è tenuta ad una nuova procedura di richiesta di registrazione.
Roma, 12 febbraio 2018
Antonio Samaritani