a) l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;
c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli
studenti nei percorsi sperimentali, e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:
a) l’introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell’ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell’insegnamento della lingua straniera, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di coprogettazione dell’offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), e di stipula dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 43 e all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico- professionale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge
15 luglio 2022, n. 99 e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari,
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 2
(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
1. È istituita con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di
percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l’orientamento professionale e ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), nonché agevolare l’accesso al mondo del lavoro.
2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell’ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di
735.972 euro per l’anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.