AFFIDO DIRETTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE DM 66/2023 A ENTI/ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. n. 36/2023).
Abbiamo messo a dura prova per alcuni giorni i nostri esperti, che ringraziamo vivamente, alla ricerca di una risposta chiara e meno ermetica di quella rilasciata dal ministero in febbraio sulla fatidica domanda. Ecco la loro interpretazione.
DOMANDA
L’affidamento dei servizi di formazione a un operatore economico mediante procedure di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) presuppone obbligatoriamente il previo esperimento di una procedura ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001?
RISPOSTA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. 28 febbraio 2024
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RISPOSTA spiegata con articolo di riferimento
A- Qualora l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria discrezionalità, intenda acquisire un SERVIZIO DI FORMAZIONE e, dunque, individuare un operatore economico che possa erogare tale servizio, troveranno diretta applicazione le disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) all’art 50 del D. lgs 36 2023 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO.
Sotto soglia nuovo Codice Appalti:
- L’ARTICOLO DI RIFERIMENTO art. 50 d. lgs. 36/2023 impone l’affidamento diretto o procedura negoziata senza bando, con la sola eccezione della procedura aperta per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie.
19 dic 2023
B- Nel caso in cui l’istituzione scolastica intenda, invece, occorre procedere all’affidamento di un INCARICO INDIVIDUALE, la procedura sarà soggetta alle regole generali in materia di pubblico impiego, effettuando una ricognizione circa la sussistenza o meno di professionalità interne, prima di ricorrere ad altro personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
SINTESI
L’affidamento dei servizi di formazione a un operatore economico mediante procedure di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) presuppone obbligatoriamente il previo esperimento di una procedura ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001?
No, l’affidamento dei servizi di formazione a un operatore economico mediante le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) non presuppone obbligatoriamente il previo esperimento di una procedura ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le norme generali in materia di pubblico impiego, tra cui le modalità di selezione del personale. L’articolo 7, comma 6, di tale decreto prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a procedure di selezione per l’attribuzione di incarichi individuali, previa verifica della disponibilità di professionalità interne.
Tuttavia, nel caso dell’affidamento dei servizi di formazione ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, le modalità di selezione e di affidamento sono regolate dalle disposizioni specifiche di tale codice, come ad esempio l’articolo 50 che permette l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando per determinati servizi di formazione.
Pertanto, non è obbligatorio espletare una procedura ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per affidare i servizi di formazione, ma è necessario seguire le disposizioni specifiche del Codice dei Contratti Pubblici.
ALTRE IFORMAZIONI UTILI
Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)
MIM-Istruzioni Nuovo Codice contratti pubblici_ Quaderno n. 1_ 01022024.pdf
– pag 47 Il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.)
Le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.). Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.
Con Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con relativo comunicato, pubblicati sul sito dell’A.N.AC. il successivo 19 dicembre 202324, è stato previsto che:
1) A partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito Elenco gestito da A.N.AC. Tale elenco è accessibile al link: http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert, operativo dal 18 dicembre u.s.
2) Le piattaforme in questione interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. Anche la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera in questione (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo).
Si precisa che tale obbligo risulta oggi applicabile anche agli affidamenti diretti sotto-soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023, alla luce di quanto previsto nella delibera e nel relativo comunicato, fatta eccezione per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa. Per questi ultimi, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro», ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale strumento suppletivo per l’acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l’interconnessione con servizi digitali.