La formazione nelle 40 ore per le attività funzionali all’insegnamento.
14.03.2019 20:04 -Da ItaliaOggi
Sentenza della Corte di cassazione depositata il 14 marzo scorso (7320/19).
La formazione in servizio dei docenti, divenuta obbligatoria in seguito alla previsione dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015, deve effettuarsi all’interno delle 40 ore per le attività funzionali all’insegnamento dei docenti, nelle attività di carattere collegiale. Questa la sentenza della Corte di cassazione depositata il 14 marzo scorso (7320/19). Le ore eccedenti le 40 stabilite diventano retribuite con il Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.
Inoltre la Gilda comunica che la formazione su Privacy non è obbligatoria per tutti i docenti. Il limite massimo fissato dal Miur con nota 23732 del 25 luglio 2018 è di cinque partecipanti per ciascuna istituzione scolastica, dirigente scolastico, Dsga e vicario del Ds compresi.